Capo I
Art. 14
Modalità di gestione
In vigore dal 1 mar 2024
1. La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio di cui al precedente , comma 1, lettere d) ed e), nonché ogni adempimento datoriale delegabile, sono attribuiti, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dirigente di livello generale di cui all', comma 2, preposto al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», o, in mancanza, al Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dei competenti Uffici del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali e alle indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all', comma 2, e alle spese da imputare ai capitoli di bilancio a gestione unificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-14