Capo I

Art. 13

Trattamento economico

In vigore dal 1 mar 2024
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; c) per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare del Ministro, il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti; d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell', comma 3, del presente decreto; e) per il Portavoce una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio, e comunque non superiore al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 2. Al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo è corrisposto il seguente trattamento economico: a) in caso di pubblico dipendente, oltre al trattamento economico fondamentale percepito presso l'amministrazione di provenienza, una indennità pari al 25% del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; b) in caso di soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, trattamento pari a quello riconosciuto agli esperti di cui al decreto del Ministro 12 novembre 2019 n. 161; c) in caso di dirigente di livello dirigenziale non generale del Ministero, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, spetta esclusivamente l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di cui al comma 5. 3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio, determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1. 4. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale è corrisposta una retribuzione ai sensi dall' del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. 6. Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di collaborazione è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2019, n. 161. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero. 7. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tre fasce retributive la cui assegnazione per ciascun Ufficio di diretta collaborazione è determinata dal Ministro con proprio provvedimento. L'assegnazione della predetta indennità al personale beneficiario è determinata, sulla base della distribuzione delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di Gabinetto o, in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto, con provvedimento del medesimo, sentiti il Capo di Gabinetto e i responsabili degli altri Uffici di cui all', comma 2.
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