Capo I
Art. 10
Portavoce
In vigore dal 1 mar 2024
1. Il Ministro, ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall', comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-10