Capo II

Art. 15

Organismo indipendente di valutazione della performance

In vigore dal 1 mar 2024
Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», di cui all', comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui agli , commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. L'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi degli del decreto legislativo n. 150 del 2009, per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta. 4. La nomina dell'OIV è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 5. Al Presidente dell'OIV è corrisposto l'emolumento di cui all', comma 1, lettera b), determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse indicate dall', comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 6. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall', comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo