Capo II

Art. 16

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

In vigore dal 1 mar 2024
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 1. Ai sensi dell', commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di cui al successivo comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale non superiore a sei unità, incluso il responsabile, che rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di cui alla tabella A. 4. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall', comma 7, in quanto l'OIV non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 5. Agli oneri derivanti alla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e della Struttura tecnica si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.
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