Capo III

Art. 21

Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà

In vigore dal 1 mar 2024
Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà 1. La Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni: a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi; b) svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; c) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite; d) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; e) è responsabile dell'attuazione dell'assegno di inclusione e, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, delle misure di inclusione sociale previste dalla normativa vigente; f) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione; g) è responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all', comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; h) gestisce i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità; i) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); l) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza, nonché per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; m) per quanto di competenza, promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; n) è responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all' del decreto legislativo n. 147 del 2017, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza; o) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, l'attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali; p) cura, in collaborazione con la Direzione per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e gli incentivi all'occupazione, l'attuazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; q) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali; r) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; s) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; t) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; u) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; v) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono; z) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230#art-21

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