Capo I

Art. 4

Consigliere diplomatico del Ministro

In vigore dal 1 mar 2024
1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. 2. Il Consigliere diplomatico è nominato con decreto del Ministro, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. 3. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalità dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui all', comma 3, e in raccordo con i competenti Uffici del Ministero, promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
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