Capo IV
Art. 15
Organizzazione marittima
In vigore dal 29 dic 2023
1. Sono uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, gli uffici di cui all' del codice della navigazione e all' del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, retti da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e articolati in direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
2. Gli uffici marittimi di cui al comma 1 svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero tramite il coordinamento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
3. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al fine di rispondere con tempestività ad esigenze di carattere operativo ed organizzativo, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, possono essere individuati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma 1, le unità, i nuclei, i distaccamenti e i servizi organicamente costituti per i quali il predetto decreto individua i compiti, le mansioni, le dotazioni organiche e la dipendenza funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-15