Capo III
Art. 12
Competenze delle Direzioni generali territoriali
In vigore dal 29 dic 2023
1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
a) omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
d) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle attività ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
e) supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) navigazione interna di competenza statale;
g) immatricolazioni di veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
l) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all', comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
o) formazione e aggiornamento del personale e attività di ricerca nelle materie di competenza;
p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-12