Capo III
Art. 9
Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche
In vigore dal 18 apr 2026
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati regionali e interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati regionali e interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all', comma 2, lettera i);
b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attività di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;
c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonché di Enti e organismi pubblici;
d) attività di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attività di vigilanza del Ministero su ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attività di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto tecnico alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per le attività di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
m) gestione del contenzioso con il supporto della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-9