Capo III

Art. 8

I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche

In vigore dal 18 apr 2026
1.Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano; c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso; h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. A ciascun Provveditorato regionale e interregionale è preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche è datore di lavoro nelle sedi di competenza. 5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie. 6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-8

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