Capo IV
Art. 17
Altri organismi operanti nel Ministero
In vigore dal 29 dic 2023
1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
b) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del medesimo articolo 223, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro può nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-17