Capo V

Art. 18

Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero

In vigore dal 18 apr 2026
1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente regolamento. 2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione è determinato in quarantatrè unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentodiciotto unità. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro... si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 4. Nell'ambito delle posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le determinazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. 5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell', commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e fino a tre incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell', commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento degli incarichi di cui all', commi 4 e 6, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati Uffici di diretta collaborazione, ove conferiti. 6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nonché delle famiglie professionali, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-18

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