Capo III
Art. 11
Direzioni generali territoriali
In vigore dal 29 dic 2023
1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna direzione generale territoriale, con funzioni di direzione e coordinamento, è preposto un dirigente di livello generale, nominato ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse, disponendo, a tal fine, gli opportuni trasferimenti del personale all'interno della direzione generale;
b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva generale del Ministro;
c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione;
d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-11