Capo I
Art. 2
Organizzazione centrale e periferica
In vigore dal 18 apr 2026
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
d) Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall', comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.
3. Sono strutture decentrate del Ministero nove provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonché quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all', sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.
6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-2