Capo II

Art. 5

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

In vigore dal 18 apr 2026
1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative è articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi statali; b) Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana; c) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. 2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati regionali e interregionali; c) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; d) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e ricostruzione previste a legislazione vigente; e) interventi di competenza statale per Roma Capitale; f) interventi previsti da leggi speciali e connessi allo svolgimento di grandi eventi; g) eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici; h) attività per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia; i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale; l) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali; n) programmi di competenza ministeriale in materia di efficientamento energetico degli edifici sedi di pubbliche istituzioni; o) gestione delle attività inerenti all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 3. La Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: a) gestione delle iniziative di competenza dirette a far fronte al disagio abitativo; b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie; c) valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilità, ferme restando le competenze degli enti locali; d) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso; e) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica; f) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; g) gestione dei programmi, anche europei, concernenti le politiche abitative nonché la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio e le relative politiche di incentivazione; h) programmi di competenza in materia di efficientamento energetico delle abitazioni. 4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all', comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito grandi dighe, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento; d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonché vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonché adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all', comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166; e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381; f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale; g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi infrastrutture idriche, ivi comprese le grandi dighe, e delle loro derivazioni, anche ai fini del contrasto ai fenomeni di siccità e alluvionali; h) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; i) sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche; m) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione; n) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorità di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza; o) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione e la relativa gestione applicativa; p) programmi nazionali in materia di crisi idriche. 5. Dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dipendono funzionalmente gli Uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186#art-5

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