Capo III

Art. 7

Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici

In vigore dal 5 nov 2020
1. Ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano, con cadenza almeno annuale, l'elenco di beni ICT di rispettiva pertinenza, con l'indicazione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici che li compongono, osservando i criteri individuati nel successivo comma. 2. Ricevuta la comunicazione prevista dall', comma 2-bis), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all', comma 1, lettera c), provvedono: a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati: 1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operatività del bene stesso, sia di compromissione della disponibilità, integrità, o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali; 2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione; b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualità, i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni. 3. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dall', comma 2, lettera b), del decreto-legge.
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