Capo IV
Art. 10
Tutela delle informazioni
In vigore dal 5 nov 2020
1. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui dell', comma 3, del decreto-legge, e fatta salva l'eventuale attribuzione di classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, l'elencazione dei soggetti di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge, e gli elenchi di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, sono trattati, conservati e trasmessi con modalità idonee a garantirne la sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-07-30;131#art-10