Capo IV
Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 nov 2020
1. I soggetti inclusi nel perimetro osservano, in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, gli obblighi, in materia di notifica degli incidenti, di misure di sicurezza, nonché di affidamento delle forniture di cui all', commi 3 e 6, del decreto-legge, a decorrere dalle date indicate, rispettivamente, dal decreto di cui all', comma 3, del decreto-legge, e dal regolamento di cui all', comma 6, del decreto-legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-07-30;131#art-11