Capo I

Art. 3

Settori di attività

In vigore dal 5 nov 2020
1. Ai fini dell'inclusione nel perimetro, sono oggetto di individuazione, in applicazione del criterio di gradualità di cui all', comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta salva l'estensione ad altri settori in sede di aggiornamento, i soggetti operanti nel settore governativo, concernente, nell'ambito delle attività dell'amministrazione dello Stato, le attività delle amministrazioni CISR, nonché gli ulteriori soggetti, pubblici o privati, operanti nei seguenti settori di attività, ove non ricompresi in quello governativo: a) interno; b) difesa; c) spazio e aerospazio; d) energia; e) telecomunicazioni; f) economia e finanza; g) trasporti; h) servizi digitali; i) tecnologie critiche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad altri settori di cui al presente articolo; l) enti previdenziali/lavoro. 2. All'espletamento delle attività di cui agli provvedono, per il settore governativo, le amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni: a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) per il settore difesa, il Ministero della difesa; c) per il settore spazio e aerospazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7; d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico; e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico; f) per il settore economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze; g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) per il settore servizi digitali, il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione; i) per il settore tecnologie critiche, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'università e della ricerca; l) per il settore enti previdenziali/lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-07-30;131#art-3

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