Capo I
Art. 3
Settori di attività
In vigore dal 5 nov 2020
1. Ai fini dell'inclusione nel perimetro, sono oggetto di individuazione, in applicazione del criterio di gradualità di cui all', comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta salva l'estensione ad altri settori in sede di aggiornamento, i soggetti operanti nel settore governativo, concernente, nell'ambito delle attività dell'amministrazione dello Stato, le attività delle amministrazioni CISR, nonché gli ulteriori soggetti, pubblici o privati, operanti nei seguenti settori di attività, ove non ricompresi in quello governativo:
a) interno;
b) difesa;
c) spazio e aerospazio;
d) energia;
e) telecomunicazioni;
f) economia e finanza;
g) trasporti;
h) servizi digitali;
i) tecnologie critiche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad altri settori di cui al presente articolo;
l) enti previdenziali/lavoro.
2. All'espletamento delle attività di cui agli provvedono, per il settore governativo, le amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni:
a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) per il settore difesa, il Ministero della difesa;
c) per il settore spazio e aerospazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7;
d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico;
e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico;
f) per il settore economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze;
g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) per il settore servizi digitali, il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
i) per il settore tecnologie critiche, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'università e della ricerca;
l) per il settore enti previdenziali/lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-07-30;131#art-3