Capo II
Art. 4
Modalità e criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro
In vigore dal 5 nov 2020
Modalità e criteri procedurali di individuazione
dei soggetti inclusi nel perimetro
1. Fermo restando quanto previsto per gli organismi di informazione per la sicurezza dall', comma 2, lettera a), del decreto-legge, ai fini dell'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro, le amministrazioni di cui all', comma 2, in relazione ai settori di attività di competenza di cui al medesimo articolo:
a) identificano le funzioni essenziali e i servizi essenziali di diretta pertinenza ovvero esercitati o prestati da soggetti vigilati o da operatori anche privati, che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
b) valutano a tali fini, tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio in relazione agli specifici settori di attività:
1) quanto agli effetti di una interruzione della funzione essenziale o del servizio essenziale, la estensione territoriale della funzione essenziale o del servizio essenziale, il numero e la tipologia di utenti potenzialmente interessati, i livelli di servizio garantiti, ove previsti, le possibili ricadute economiche, ove applicabili, e ogni altro elemento rilevante;
2) quanto agli effetti della compromissione dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale, le conseguenze della perdita di disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati per il loro svolgimento, avuto riguardo alla tipologia ed alla quantità degli stessi, alla loro sensibilità ed allo scopo cui sono destinati;
3) la possibile mitigazione, rispetto all'interruzione o alla compromissione dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale, in relazione al tempo necessario per ripristinarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e alla possibilità che lo svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale possano o meno essere assicurati, anche temporaneamente, con modalità prive di supporto informatizzato ovvero anche parzialmente da altri soggetti;
c) individuano le funzioni essenziali e i servizi essenziali di cui alla lettera a) per i quali, sulla base dei criteri di cui alla lettera b), in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime, e li graduano in una scala crescente;
d) individuano i soggetti che svolgono le funzioni essenziali o i servizi essenziali di cui alla lettera c). In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge, sono individuati i soggetti titolari delle funzioni essenziali o dei servizi essenziali di cui alla lettera c), un'interruzione delle cui attività comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-07-30;131#art-4