Capo I

Art. 2

Soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali

In vigore dal 5 nov 2020
Soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali 1. Ai fini di quanto previsto dall', comma 2, lettera a), del decreto-legge: a) un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, di seguito funzione essenziale, laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti; b) un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, di seguito servizio essenziale, laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale. 2. Gli Organi costituzionali, ove intendano adottare, per le proprie reti e i propri sistemi informativi e servizi informatici, misure di sicurezza analoghe a quelle previste dal decreto-legge, possono concludere per tali finalità appositi accordi con il Presidente del Consiglio dei ministri.
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