Capo II

Art. 8

Ufficio legislativo

In vigore dal 13 set 2019
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all', comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attività normativa. 2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli. 3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell', comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-8

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