Capo II
Art. 11
Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
In vigore dal 2 gen 2026
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all', comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in duecentoventuno unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all', anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque unità.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purchè nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri.
5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a quaranta, nonché un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell', ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per i vice capi degli uffici di cui all', comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all', comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato nonché per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all', comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all', comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 289) che "Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, e' elevato al 10 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-11