Capo II

Art. 9

Ispettorato generale

In vigore dal 13 set 2019
1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall' della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all', comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.
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