Capo II
Art. 9
Ispettorato generale
In vigore dal 13 set 2019
1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall' della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all', comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-9