Capo II
Art. 5
Princìpi generali
In vigore dal 13 set 2019
Principi generali
1. Gli uffici di cui all' esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
2. I capi degli uffici di cui all' sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
3. I capi degli uffici di cui all', comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da vice capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due vice capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie.
4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
5. Resta salvo quanto disposto dall', primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.
6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-5