Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 set 2019
1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «Ministro», il Ministro della giustizia; b) per «Ministero», il Ministero della giustizia; c) per «Sottosegretari di Stato», i sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia; d) per «Oiv», l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all', comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-2

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