Capo II

Art. 3

Indirizzo politico-amministrativo

In vigore dal 13 set 2019
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli , comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione. 2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I Sottosegretari di Stato, nello svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.
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