Capo III

Art. 13

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

In vigore dal 13 set 2019
1. Presso l'Oiv è costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività. 2. Il responsabile della struttura tecnica è nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica è corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalità di cui all', comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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