Art. 4

Requisiti della ZES interregionale

In vigore dal 27 feb 2018
1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente decreto. 2. Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali. L'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1. 3. Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dall', nonché la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate. 4. Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-25;12#art-4

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