Art. 3
Requisiti della ZES
In vigore dal 27 feb 2018
1. La ZES, definita ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all', della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purchè presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all', lettera c), purchè essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
2. La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali.
3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-25;12#art-3