Art. 7

Istituzione della ZES

In vigore dal 27 feb 2018
1. La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all', è istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'.
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