Art. 2

Finalità

In vigore dal 27 feb 2018
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell', del decreto-legge n. 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese, fatte salve le previsioni di cui all', comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91/2017, definisce: a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES; d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende; e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-25;12#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo