Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2018
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l' che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Considerato che l', comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all' del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall', comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017;
b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall', comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017;
c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'istituzione delle ZES;
g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 91/2017;
h) «presidente autorità portuale»: presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Storico versioni
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