Art. 8
Compiti del Comitato di indirizzo
In vigore dal 27 feb 2018
1. Il Comitato di indirizzo è composto, ai sensi dell', comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non può essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all', comma 2, il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.
2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all' del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell', svolge le seguenti attività di indirizzo volte ad assicurare:
a) le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES;
b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;
c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all', comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all' del decreto-legge n. 91/2017;
e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' del decreto-legge n. 91/2017;
f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;
g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;
h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;
i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;
l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;
m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;
n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all' del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell' del presente regolamento, svolge ogni altra attività prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all', comma 1, lettera l).
4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonché delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all', comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato , comma 1, lettera l).
5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:
a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;
c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;
d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f), h) e l) dell', nonché alle attività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.
6. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-25;12#art-8