StatutoCapo IV

Art. 9

Composizione del collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, è composto: a) dal presidente; b) da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato; c) da un componente effettivo ed uno supplente, funzionari dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente. 2. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi elevata e comprovata qualificazione professionale idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo, tenuto conto della particolare specializzazione professionale conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all', comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 3. Il collegio è convocato dal presidente, anche su richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque almeno ogni trimestre. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso il presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. 4. Il collegio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma 1, lettere b) e c), subentrano i supplenti e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.
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