Statuto›Capo V
Art. 11
Nomina del segretario e durata dell'incarico
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il segretario generale è nominato e revocato dal consiglio ed è scelto, con cumulo dell'incarico, tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia in possesso della specifica professionalità in relazione alle competenze a esso attribuite. La nomina del segretario generale è effettuata previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti.
2. L'incarico di segretario generale ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Il segretario generale deve rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-11