Statuto›Capo V
Art. 12
Attribuzioni del segretario generale
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il segretario generale:
a) dirige la segreteria e coordina le procedure di finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase istruttoria che nella successiva fase di controllo dell'andamento esecutivo;
b) vigila sull'attività dei responsabili dei procedimenti conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento;
c) partecipa alle sedute del consiglio, sottoscrivendo i verbali delle delibere adottate;
d) relaziona al consiglio sulle domande di finanziamento proposte all'ordine del giorno e sugli esiti dell'istruttoria compiuta, esprimendo proprio parere, nonché sulle risultanze delle attività di controllo successive all'erogazione del finanziamento;
e) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;
f) adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
g) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;
h) predispone annualmente, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai sensi dell', lettera h);
i) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa;
m) adempie a tutte le attività amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;
n) provvede alla riscossione delle entrate della Cassa, al pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati;
o) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni indicate;
p) provvede all'osservanza degli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
q) relaziona semestralmente al consiglio, sulla base della relazione del responsabile del controllo del programma o del progetto, sull'andamento complessivo dei progetti e programmi finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa, e sull'osservanza degli obblighi assunti dai soggetti finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti.
2. Gli schemi dei bilanci di previsione, delle variazioni, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili sono sottoposti, corredati da una relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei revisori dei conti.
3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-12