StatutoCapo V

Art. 14

Compensi dei componenti degli organi

In vigore dal 28 lug 2017
1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonché di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate. 2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti è corrisposto un compenso il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo