Statuto›Capo V
Art. 14
Compensi dei componenti degli organi
In vigore dal 28 lug 2017
1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonché di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.
2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti è corrisposto un compenso il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-14