Statuto›Titolo IV
Art. 19
Patrimonio
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il patrimonio della Cassa è costituito da:
a) beni mobili ed immobili in proprietà;
b) titolarità di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo;
c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;
d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;
e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-19