Statuto›Capo IV
Art. 10
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 28 lug 2017
1. I1 collegio svolge i compiti di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Cassa, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila perché le delibere comportanti spese abbiano effetto nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa;
c) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
d) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio finanziario e, in caso di disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
g) esprime il parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio preventivo, l'assestamento e le altre variazioni del bilancio nonché il rendiconto generale, attestandone la conformità alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di Cassa e degli altri valori numerari od assimilati di proprietà o in deposito, della tenuta delle scritture e degli altri registri obbligatori.
2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli schemi di cui all', comma 2, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
3. I revisori dei conti della Cassa possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno al collegio. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-10