Statuto›Capo II
Art. 5
Attribuzioni del presidente
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Cassa;
b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura i rapporti istituzionali;
c) vigila sull'attuazione delle delibere avvalendosi dell'attività del responsabile del controllo del programma e del progetto di cui all', comma 7, anche richiedendo la collaborazione delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato;
d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
e) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato, salva ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;
f) promuove e presiede riunioni periodiche con il segretario generale ed il segretario, nonché con i dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero interessati; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati;
g) relaziona annualmente al Ministro sullo stato dei finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attività di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-5