Capo IV
Art. 17
Scorrimento della graduatoria
In vigore dal 18 mag 2011
1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-17