Capo V

Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 18 mag 2011
1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-19

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