Capo IV

Art. 15

Commissione tecnica di valutazione

In vigore dal 18 mag 2011
1. La selezione è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. La commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonché le regioni e gli enti locali. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti. 3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-15

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