Capo III

Art. 12

Criteri di valutazione e selezione dei progetti

In vigore dal 18 mag 2011
1. Fermo restando quanto previsto all', per la valutazione dei progetti di cui al comma 3 dell' della legge, la commissione tecnica di cui all' utilizza i seguenti criteri: a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente; b) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare e lavorativo di riferimento; c) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al compenso del sostituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-12

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