Capo IV

Art. 16

Formazione delle graduatorie

In vigore dal 18 mag 2011
1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell' della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall', comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento. 2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all', comma 1, lettere a) e b) e all', comma 3. 3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50. 4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-16

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