Capo IV
Art. 13
Modalità e termini di presentazione
In vigore dal 18 mag 2011
1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.
2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-13