Capo II

Art. 7

Requisiti di priorità o preferenza

In vigore dal 18 mag 2011
1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione; b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. 2. Per i progetti di cui all', comma 1, lettera a), della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità. 3. Per i progetti di cui all', comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 4. Per i progetti di cui all', comma 1, lettera c), della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-7

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