Art. 8

Controllo della conformità e presentazione di relazioni

In vigore dal 15 feb 2001
1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui agli , si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II. 2. Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell', comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito, entro il 30 giugno 2001, un sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili individuati all' del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata. 5. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4. 6. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualità dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea. 7. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all', commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 novembre 2000 Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2001 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-23;434#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo